Codice civile
Art. 2875 c.c. — Eccesso nel valore dei beni
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione IX - Della riduzione delle ipoteche
Testo dell'articolo
Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2855.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il valore dei beni è eccessivo rispetto alla cautela quando, sia all’iscrizione sia successivamente, supera di un terzo i crediti iscritti aumentati degli accessori pertinenti. Il confronto richiede una base quantitativa documentata.
Si ricostruiscono valore nei due momenti, credito e accessori garantiti secondo l’art. 2855. Una valutazione attuale isolata non sostituisce automaticamente quella richiesta alla data iniziale.
Riduzione e responsabilità del creditore sono distinte. La sproporzione non prova da sola tutti i presupposti del risarcimento o dell’abuso processuale; occorre accertare il comportamento e gli altri elementi pertinenti.
Esempio pratico
Il debitore produce stime riferite all’iscrizione e al periodo successivo, confrontandole con il credito completo degli accessori protetti.
Giurisprudenza
Eccesso di garanzia e responsabilità
Corte di cassazione, n. 6533, 2016 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Nella fattispecie di ipoteca giudiziale, l’iscrizione sproporzionata senza normale diligenza è collegata alla responsabilità dell’art. 96, comma 2, c.p.c. quando sia accertata l’inesistenza del diritto garantito.
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Note
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