Codice civile
Art. 2876 c.c. — Limiti della riduzione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione IX - Della riduzione delle ipoteche
Testo dell'articolo
La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per cio' che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per cio' che riguarda il valore della cautela.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La riduzione deve mantenere il margine normativo del quinto sulla somma e del terzo sul valore della cautela. Il rimedio elimina l’eccesso senza rendere insufficiente la garanzia residua.
Occorre distinguere i due parametri e provarne le basi: importo del credito e valore dei beni. La riduzione può richiedere stima e individuazione delle porzioni liberabili.
Non si sostituisce il valore residuo con il solo capitale nominale né si presume riduzione senza prova. Sono fatti salvi limiti ed esclusioni degli artt. 2873–2874 e il trattamento delle spese.
Esempio pratico
Una richiesta di svincolo lascerebbe beni insufficienti al margine previsto: il giudice valuta una riduzione più limitata sulla base delle prove.
Giurisprudenza
Onere di prova della riduzione
Corte di cassazione, n. 9886, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Chi domanda la riduzione deve documentare gli elementi che rendono eccessiva la garanzia secondo i criteri normativi: non basta qualificare come elevata la somma iscritta.
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Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.