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Codice civile

Art. 2876 c.c. — Limiti della riduzione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione IX - Della riduzione delle ipoteche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per cio' che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per cio' che riguarda il valore della cautela.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La riduzione deve mantenere il margine normativo del quinto sulla somma e del terzo sul valore della cautela. Il rimedio elimina l’eccesso senza rendere insufficiente la garanzia residua.

Occorre distinguere i due parametri e provarne le basi: importo del credito e valore dei beni. La riduzione può richiedere stima e individuazione delle porzioni liberabili.

Non si sostituisce il valore residuo con il solo capitale nominale né si presume riduzione senza prova. Sono fatti salvi limiti ed esclusioni degli artt. 2873–2874 e il trattamento delle spese.

Esempio pratico

Una richiesta di svincolo lascerebbe beni insufficienti al margine previsto: il giudice valuta una riduzione più limitata sulla base delle prove.

Giurisprudenza

  • Onere di prova della riduzione

    Corte di cassazione, n. 9886, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Chi domanda la riduzione deve documentare gli elementi che rendono eccessiva la garanzia secondo i criteri normativi: non basta qualificare come elevata la somma iscritta.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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