Codice civile
Art. 2882 c.c. — Formalita' per la cancellazione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione XI - Della cancellazione dell’iscrizione
Testo dell'articolo
La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore.
Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La cancellazione consensuale richiede un atto contenente il consenso del creditore nelle forme richiamate. Il conservatore esegue la formalità sulla base del titolo idoneo.
Si verificano titolarità della garanzia, capacità, autenticazione e diritti di terzi annotati. Per atti esteri rilevano le formalità pertinenti; i regimi speciali di cancellazione hanno propri presupposti.
Il semplice pagamento o la promessa di cancellare non sostituisce sempre il titolo richiesto dal procedimento ordinario. L’interpretazione di un impegno contrattuale entro una data è distinta dal momento tecnico in cui i registri vengono aggiornati.
Esempio pratico
Il venditore paga il debito e ottiene consenso autenticato: presenta l’atto per cancellazione, documentando separatamente adempimento e formalità.
Giurisprudenza
Cancellazione ordinaria e procedura speciale
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 23404, 2024, Rv. 672140-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La fonte mantiene distinta la cancellazione ordinaria dal regime bancario dell’art. 40-bis TUB, collegato all’estinzione dell’obbligazione. Il regime speciale non è ricavabile dalla sola esistenza di una formalità ipotecaria.
Fonte →Accordo di pagamento e consenso alla cancellazione
Corte di cassazione, n. 20434, 2022 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La voce interpreta l’accordo concreto distinguendo pagamento del debito e rilascio di consenso idoneo alla cancellazione; il momento di completamento tecnico della formalità non coincide necessariamente con ogni obbligo negoziale assunto.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.