Codice civile
Art. 30 c.c. — Liquidazione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche
Testo dell'articolo
Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Dopo l’estinzione della persona giuridica o lo scioglimento dell’associazione si liquida il patrimonio secondo le norme di attuazione. La liquidazione serve a chiudere i rapporti dell’ente, riscuotere i crediti, soddisfare i debiti e determinare ciò che resta.
Non è una semplice distribuzione del saldo di conto corrente. Prima della devoluzione occorre ricostruire attività e passività e rispettare i diritti dei creditori. L’articolo è un rinvio, non contiene da solo tutte le regole su nomina e poteri dei liquidatori. Il procedimento va coordinato con il sistema attuale delle persone giuridiche e con le norme speciali dell’ente; per gli enti del Terzo settore, per esempio, la destinazione del residuo è soggetta anche alla loro disciplina. L’operazione si distingue dalle fusioni e scissioni che consentono una continuità dei rapporti.
Esempio pratico
L’associazione si scioglie, ma ha fatture da incassare e debiti con fornitori. Prima di destinare il residuo ad altro ente, la liquidazione deve accertare e chiudere questi rapporti secondo le regole applicabili.
Giurisprudenza
Liquidazione dell’associazione ed esecuzione del creditore fondiario
Corte di cassazione, sez. III civile, sentenza n. 32521, Rv. 677100-01 · Massima ufficiale della Cassazione
In caso di liquidazione generale del patrimonio dell'associazione sciolta, compiuta a norma degli art. 30 c.c. e 16 disp. att. c.c., non trova applicazione il privilegio processuale concesso dall'art. 41 TUB al creditore fondiario, il quale non può iniziare o proseguire l'azione esecutiva sui beni dell'ente compresi nella procedura di liquidazione.
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