Codice civile
Art. 2912 c.c. — Estensione del pignoramento
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione
Testo dell'articolo
Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il pignoramento comprende accessori, pertinenze e frutti del bene. La tutela esecutiva segue l’utilità economica della cosa, evitando di separarne arbitrariamente componenti e rendimenti.
Occorre dimostrare il rapporto di pertinenza o accessorietà e identificare i frutti del periodo pertinente. Custodia e riscossione seguono la disciplina processuale.
Non ogni bene presente nell’immobile è di proprietà del debitore o sua pertinenza. Il pignoramento del bene non rende liberamente disponibili al debitore i canoni maturati nel corso della procedura.
Esempio pratico
Un appartamento pignorato produce canoni: il custode verifica la riscossione per la procedura e distingue eventuali beni appartenenti al conduttore.
Giurisprudenza
Frutti e legittimazione del custode
Corte di cassazione, n. 20696, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Per l’immobile locato dopo il pignoramento la voce collega la riscossione dei canoni o dell’indennità alla procedura tramite il custode, escludendo una concorrente pretesa del locatore nella fattispecie.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.