Codice civile
Art. 2928 c.c. — Assegnazione di crediti
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione
Testo dell'articolo
Se oggetto dell'assegnazione e' un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’assegnazione di un credito soddisfa il creditore esecutante quando quel credito viene riscosso. Il solo provvedimento d’assegnazione non estingue necessariamente la pretesa verso l’esecutato.
Occorre verificare importo assegnato, pagamento del terzo e riscossione effettiva. Il credito originario va ridotto secondo la soddisfazione realmente ottenuta.
Non si può riscuotere due volte la medesima somma. La conservazione del credito non autorizza duplicazioni incontrollate dell’esecuzione; si considerano gli effetti del provvedimento e del pagamento.
Esempio pratico
Vengono assegnati 5.000 euro ma il terzo ne paga soltanto 3.000: il creditore ricostruisce la soddisfazione effettiva prima di chiedere il residuo.
Giurisprudenza
Assegnazione salvo esazione
Corte di cassazione, n. 30862, 2018 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La fonte distingue assegnazione e riscossione: il credito azionato si estingue con il pagamento effettivo del terzo, entro la soddisfazione realizzata.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.