Codice civile
Art. 35 c.c. — Disposizione penale
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche
Testo dell'articolo
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 516.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La disposizione riguarda l’omessa richiesta delle iscrizioni obbligatorie da parte di amministratori e liquidatori. Non è interamente abrogata: il D.P.R. 361/2000 ha eliminato soltanto il richiamo agli articoli 33 e 34 e alle relative norme di attuazione.
Il titolo storico parla di disposizione penale, ma l’illecito è stato depenalizzato dalla L. 689/1981. Coordinando gli aumenti previsti dalla L. 603/1961 e dalla L. 689/1981 con la conversione e il troncamento dei decimali dell’articolo 51 D.Lgs. 213/1998, la sanzione risulta da 10 a 516 euro. La scheda presenta questa formulazione coordinata LEXMAAT e conserva separatamente il testo letterale della fonte ufficiale, che riporta ancora gli importi originari in lire. Prima di applicare una sanzione concreta occorre accertare iscrizione dovuta, soggetto responsabile e disciplina della violazione.
Esempio pratico
Un liquidatore non aggiorna il registro per una vicenda soggetta a iscrizione. L’eventuale conseguenza sanzionatoria va verificata sulla disciplina attuale; non si applica automaticamente una pena penale ricavata dal titolo o dall’importo in lire del testo storico.
Note
Abrogazione parziale: art. 11, comma 1, lettera e), D.P.R. 361/2000. Regime amministrativo: artt. 32 e 38 L. 689/1981. Aumenti: art. 3 L. 603/1961 e artt. 113–114 L. 689/1981. Conversione: art. 51 D.Lgs. 213/1998. Calcolo: lire 100–5.000 × 40 × 5 = lire 20.000–1.000.000; conversione al tasso irrevocabile 1.936,27 lire/euro con eliminazione dei decimali: euro 10–516. Il testo esposto è coordinato redazionalmente, non una citazione letterale di Normattiva. Coordinamento sanzionatorio e abrogazione parziale già dichiarati: conservato il testo operativo coordinato, distinto dalla citazione letterale.