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Codice civile

Art. 412 c.c. — Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo I — Dell’amministrazione di sostegno

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Gli atti compiuti in violazione della legge o del decreto possono essere annullati su richiesta dei soggetti indicati. Sono distinti gli atti dell’amministratore oltre i propri poteri da quelli del beneficiario senza l’assistenza o rappresentanza richiesta.

Esempio pratico

Il beneficiario dona un bene senza l’assistenza prescritta nel decreto: l’atto può essere contestato nei limiti del 412 anche se il donatario non conosceva la misura.

Giurisprudenza

  • Donazione senza l'assistenza prescritta

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 8456, 2024, Rv. 670578-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    E' annullabile la donazione effettuata da persona sottoposta ad amministrazione di sostegno quando il giudice tutelare, con il decreto di cui all'art. 405 c.c., o successivamente anche d'ufficio, abbia previsto che gli atti di straordinaria amministrazione possano essere validamente eseguiti soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, senza che al riguardo rilevi la conoscenza che il donatario abbia dell'apertura della misura di protezione.

    Fonte →

Note

Il quinquennio decorre dalla cessazione della sottoposizione al sostegno. La massima sulla donazione presuppone l’assistenza effettivamente richiesta dal decreto: nessuna incapacità automatica per la sola nomina.

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