Codice civile
Art. 413 c.c. — Revoca dell'amministrazione di sostegno
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo I — Dell’amministrazione di sostegno
Testo dell'articolo
Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.
L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.
Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.
Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinchè vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il beneficiario e gli altri soggetti indicati possono chiedere la cessazione della misura o la sostituzione dell’amministratore con istanza motivata. Il giudice acquisisce informazioni e, se il sostegno è inadeguato, informa il pubblico ministero per le eventuali misure più restrittive.
Esempio pratico
La persona recupera autonomia oppure segnala gravi difficoltà nella gestione: presenta una richiesta motivata al giudice, che distingue la chiusura della misura dalla sola sostituzione dell’incaricato.
Giurisprudenza
Difensore scelto per chiedere la revoca
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 33823, 2025, Rv. 677166-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il beneficiario di amministrazione di sostegno ha diritto di nominare un difensore di fiducia al fine di richiederne la revoca, senza necessità di autorizzazione del Giudice Tutelare.
Fonte →Sostituzione e autodeterminazione del beneficiario
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 7414, 2024, Rv. 670648-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il provvedimento di sostituzione dell'amministratore di sostegno è ricorribile in Cassazione qualora abbia carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere sulla capacità di autodeterminazione del beneficiario, come nel caso in cui si provveda alla nomina di un amministratore di sostegno diverso dalla persona scelta o indicata dal beneficiario stesso, ovvero qualora il giudice tutelare, assecondando la volontà dell'interessato, sostituisca l'amministratore di sostegno e quest'ultimo deduca che detta volontà non può essere tenuta in conto, in quanto affetta da patologia.
Fonte →
Note
La sostituzione dell’incaricato e la cessazione della misura sono decisioni distinte. La massima 7414/2024 concerne la decisorietà del caso in un procedimento anteriore alla riforma; il reclamo attuale è coordinato con il 473-bis.58 c.p.c.