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Codice civile

Art. 43 c.c. — Domicilio e residenza 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo III — Del domicilio e della residenza

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il domicilio è il luogo della sede principale degli affari e degli interessi; la residenza è il luogo della dimora abituale. Possono coincidere, ma non sono la stessa nozione.

Per il domicilio si considera il centro effettivo degli interessi rilevanti; per la residenza conta la stabilità della vita in un luogo. Un’assenza per lavoro o un viaggio non fanno venire meno automaticamente la dimora abituale. L’iscrizione anagrafica è rilevante, ma la valutazione civilistica deve confrontarsi con i fatti e con le specifiche regole del procedimento. Né domicilio né residenza civile coincidono necessariamente con il domicilio fiscale o digitale, che hanno una propria disciplina. La distinzione può incidere sulla competenza del giudice, sulle comunicazioni e sugli effetti di altri atti.

Esempio pratico

Una persona vive abitualmente con la famiglia ad Ancona e lavora alcuni giorni alla settimana in un’altra città. La presenza lavorativa altrove non dimostra da sola il trasferimento della residenza; per il domicilio si valuta il centro degli affari e degli interessi.

Giurisprudenza

  • Residenza: dimora abituale e volontaria

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 3841, Rv. 660496-01 · Massima ufficiale della Cassazione

    La residenza della persona ex art. 43 c.c. è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, caratterizzata dalla permanenza per un periodo apprezzabile e dall'intenzione di abitarvi in modo stabile, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari ed affettive. La verifica di tali requisiti, ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 223 del 1989, deve avvenire da parte degli organi preposti con modalità che si concilino con l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere alle proprie occupazioni, in virtù del principio di leale collaborazione, con l'onere a carico del richiedente di indicare, fornendone adeguata motivazione, i periodi in cui sarà certa la sua assenza dall'abitazione, sì da consentire al comune di concentrare e programmare i propri controlli in quelli restanti.

    Fonte →
  • Domicilio del lavoratore parasubordinato

    Corte di cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 3932, Rv. 670043-01 · Massima ufficiale della Cassazione

    Ai fini della competenza territoriale per le controversie di lavoro parasubordinato, la disposizione dell'art. 413, comma 4, c.p.c. fa riferimento al domicilio ex art. 43 c.c., quale sede principale degli affari ed interessi, che si presume coincidente con la residenza, non potendosi ritenere, di norma, che il domicilio si trovi nel luogo cui la persona si rapporta nei limiti della prestazione lavorativa, anche se resa con funzioni di massima responsabilità. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in relazione a controversia avente ad oggetto la domanda, proposta da un medico pediatra di libera scelta in convenzione con la ASL, volta al conseguimento della declaratoria di condanna dell'azienda al pagamento di una indennità prevista dall'accordo collettivo nazionale - ha dichiarato la competenza del giudice del luogo in cui il prestatore d'opera aveva la residenza anagrafica).

    Fonte →

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