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Art. 435 c.c. — Obbligo dei genitori e dei figli naturali 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XIII — Degli alimenti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato.

Testo dell'articolo

Testo in verifica.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’articolo è abrogato. La determinazione attuale degli obbligati deve seguire gli articoli operativi del titolo e l’unicità dello stato di figlio.

Esempio pratico

Una richiesta cita il vecchio 435: viene ricondotta alla disciplina vigente del 433 e ai presupposti del 438, senza usare una categoria di filiazione superata.

Note

Abrogazione disposta dalla legge 19 maggio 1975, n. 151. L’articolo è abrogato. La determinazione attuale degli obbligati deve seguire gli articoli operativi del titolo e l’unicità dello stato di figlio. Per rapporti anteriori verificare il regime intertemporale.

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