Codice civile
Art. 435 c.c. — Obbligo dei genitori e dei figli naturali
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XIII — Degli alimenti
Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato.
Testo dell'articolo
Testo in verifica.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’articolo è abrogato. La determinazione attuale degli obbligati deve seguire gli articoli operativi del titolo e l’unicità dello stato di figlio.
Esempio pratico
Una richiesta cita il vecchio 435: viene ricondotta alla disciplina vigente del 433 e ai presupposti del 438, senza usare una categoria di filiazione superata.
Note
Abrogazione disposta dalla legge 19 maggio 1975, n. 151. L’articolo è abrogato. La determinazione attuale degli obbligati deve seguire gli articoli operativi del titolo e l’unicità dello stato di figlio. Per rapporti anteriori verificare il regime intertemporale.