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Art. 436 c.c. — Obbligo tra adottante e adottato 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XIII — Degli alimenti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori di lui.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’adottante è tenuto agli alimenti verso il figlio adottivo con precedenza sui genitori di origine, nei rapporti in cui questi restano giuridicamente rilevanti. Occorre distinguere il tipo di adozione e i suoi effetti sui legami familiari.

Esempio pratico

Un adulto adottato non riesce a provvedere al sostentamento: si verifica il rapporto adottivo, la precedenza dell’adottante e le condizioni economiche dei possibili obbligati.

Note

Eliminato soltanto il marcatore di soppressione dal testo citato. L’effetto dell’adozione sui rapporti con la famiglia di origine richiede di distinguere i regimi adottivi; nessuna generalizzazione a ogni adozione di minore.

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