Codice civile
Art. 436 c.c. — Obbligo tra adottante e adottato
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XIII — Degli alimenti
Testo dell'articolo
Lo adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori di lui.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’adottante è tenuto agli alimenti verso il figlio adottivo con precedenza sui genitori di origine, nei rapporti in cui questi restano giuridicamente rilevanti. Occorre distinguere il tipo di adozione e i suoi effetti sui legami familiari.
Esempio pratico
Un adulto adottato non riesce a provvedere al sostentamento: si verifica il rapporto adottivo, la precedenza dell’adottante e le condizioni economiche dei possibili obbligati.
Note
Eliminato soltanto il marcatore di soppressione dal testo citato. L’effetto dell’adozione sui rapporti con la famiglia di origine richiede di distinguere i regimi adottivi; nessuna generalizzazione a ogni adozione di minore.