Codice civile
Art. 442 c.c. — Concorso di aventi diritto
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XIII — Degli alimenti
Testo dell'articolo
Quando più persone hanno diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è in gradò di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria dà i provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela e dei rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se un obbligato non può soddisfare tutti gli aventi diritto, il giudice distribuisce la protezione considerando vicinanza della parentela, bisogni e possibilità di ottenere alimenti da altri obbligati.
Esempio pratico
Un soggetto deve aiutare più familiari ma ha risorse limitate: il giudice valuta separatamente i bisogni e la possibilità per ciascuno di rivolgersi ad altri obbligati.
Note
Escluso il solo precedente elencato da Brocardi, 17607/2020: il suo principio riguarda il 442 c.p.c. e la contribuzione previdenziale, non il concorso alimentare del 442 c.c.