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Codice civile

Art. 443 c.c. — Modo di somministrazione degli alimenti 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XIII — Degli alimenti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.

L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.

In caso di urgente necessità l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’obbligato può adempiere con un assegno anticipato o accogliendo e mantenendo in casa l’avente diritto, ma il giudice può stabilire la modalità adatta alle circostanze. Nell’urgenza può porre temporaneamente l’onere su un solo obbligato, salvo regresso.

Esempio pratico

Gli obbligati non concordano su come prestare gli alimenti: il giudice valuta la soluzione praticabile e, per l’urgenza, dispone una prestazione temporanea da parte di uno di loro.

Giurisprudenza

  • Accoglienza in casa e diverso obbligo di mantenimento

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 3329, 2025, Rv. 673959-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, l'adempimento del relativo obbligo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 337-ter e 337-septies c.c., non potendo applicarsi la disciplina prevista dall'art. 443 c.c. per l'adempimento delle obbligazioni alimentari, diverse per finalità e contenuto, con la conseguenza che la decisione di accogliere e mantenere il figlio in casa non può integrare una modalità alternativa di adempimento dell'obbligazione che può scegliere unilateralmente il genitore obbligato, costituendo, semmai, un elemento da valutare, ove esistente, ai fini della quantificazione dell'assegno ai sensi dell'art. 337-ter, comma 4, c.c.

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