Codice civile
Art. 444 c.c. — Adempimento della prestazione alimentare
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XIII — Degli alimenti
Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Testo dell'articolo
L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Quando l’assegno è stato pagato secondo le modalità stabilite, lo stesso importo non può essere richiesto una seconda volta a causa del modo in cui è stato utilizzato.
Esempio pratico
L’alimentando spende diversamente dal previsto l’assegno regolarmente ricevuto e chiede di ripetere il pagamento: la norma esclude la duplicazione di quella prestazione.