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Art. 444 c.c. — Adempimento della prestazione alimentare 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XIII — Degli alimenti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia fatto.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Quando l’assegno è stato pagato secondo le modalità stabilite, lo stesso importo non può essere richiesto una seconda volta a causa del modo in cui è stato utilizzato.

Esempio pratico

L’alimentando spende diversamente dal previsto l’assegno regolarmente ricevuto e chiede di ripetere il pagamento: la norma esclude la duplicazione di quella prestazione.

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