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Art. 448 c.c. — Cessazione per morte dell'obbligato 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XIII — Degli alimenti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’obbligo alimentare personale cessa con la morte dell’obbligato, anche se era stato stabilito da una sentenza. La posizione degli altri possibili obbligati va valutata autonomamente.

Esempio pratico

Muore il soggetto che pagava gli alimenti: il beneficiario verifica una possibile richiesta verso altri obbligati secondo l’ordine e i presupposti di legge.

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