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Codice civile

Art. 448-bis c.c. — Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XIII — Degli alimenti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il figlio, anche adottivo, e in sua mancanza i discendenti prossimi sono esonerati dagli alimenti al genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale. La disposizione prevede anche una distinta facoltà di escluderlo dalla successione per fatti diversi dai casi di indegnità.

Esempio pratico

Il genitore chiede alimenti al figlio, che produce la pronuncia di decadenza: viene verificato il presupposto dell’esenzione. Un’eventuale esclusione successoria richiede una valutazione separata.

Giurisprudenza

  • Decadenza genitoriale e limiti della questione costituzionale

    Corte costituzionale, ordinanza n. 34, 2016 · Massima ufficiale della Corte costituzionale

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448-bis cod. civ., impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui - disponendo che il figlio e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale - non esclude altresì la permanenza dell'obbligo alimentare del figlio nei confronti del genitore non formalmente colpito dalla predetta decadenza ma responsabile di reiterate violazioni dei doveri inerenti alla posizione genitoriale. Il rimettente ha affermato apoditticamente la rilevanza della questione, omettendo qualsiasi accertamento in ordine alla sussistenza, nel caso concreto, sia dello stato di bisogno e dell'impossibilità di farvi fronte, dedotti dall'attore, sia della "indegnità" del genitore, eccepita dal figlio convenuto; per cui l'incidenza dell'invocata declaratoria di incostituzionalità, ai fini della decisione da adottare nel giudizio principale, risulta solo ipotetica e virtuale. Inoltre, la richiesta pronuncia additiva non si prospetta a contenuto "obbligato", essendo possibili diversi tipi di intervento, quanto all'individuazione dei fatti giustificativi, del giudice competente ad accertarli e del procedimento da adottarsi, agli effetti dell'auspicata declaratoria "postuma" di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio ormai maggiorenne, con la conseguenza che la scelta tra tali eventuali interventi, peraltro ampliativi di una deroga al generale dovere di solidarietà, resta riservata alla discrezionalità del legislatore.

    Fonte →

Note

Corte costituzionale 34/2016 verificata come ordinanza del 27 gennaio, depositata il 17 febbraio; massima ufficiale 38734 integrale. Manifesta inammissibilità per difetti di rilevanza e additiva non obbligata, senza dichiarazione di illegittimità o estensione dell’esenzione. Profilo successorio distinto.

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