Codice civile
Art. 467 c.c. — Nozione
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo IV — Della rappresentazione
Testo dell'articolo
La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare la eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La rappresentazione consente ai discendenti di subentrare nella posizione dell’ascendente che non può o non vuole accettare eredità o legato. Nel testamento opera se non è stata prevista una sostituzione, con esclusione dei legati di usufrutto e di altri diritti personali.
Esempio pratico
Un figlio del defunto rinuncia: i suoi discendenti verificano i requisiti per prendere direttamente il suo posto nella successione del nonno.
Giurisprudenza
Il rappresentante succede direttamente al defunto
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 3140, 2025, Rv. 673899-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di rappresentazione, il discendente legittimo o naturale (rappresentante), subentrando nel luogo e nel grado dell'ascendente (rappresentato) che non possa o non voglia accettare l'eredità, succede direttamente al de cuius, sicché resta immutato l'oggetto della delazione dell'eredità che gli viene devoluta nella stessa misura che sarebbe spettata al rappresentato.
Fonte →
Note
Rappresentazione distinta da rappresentanza negoziale e trasmissione del diritto del 479. La nota costituzionale storica alla fonte va letta insieme all’eliminazione delle distinzioni di filiazione.