Codice civile
Art. 499 c.c. — Procedura di liquidazione
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione II — Del beneficio d’inventario
Testo dell'articolo
Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente.
L'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.
Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie, sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Dopo il termine per le dichiarazioni, l’erede liquida l’attivo con assistenza notarile e autorizzazioni necessarie, poi forma lo stato di graduazione. Si rispettano prelazioni, precedenza dei creditori sui legatari e riparto proporzionale fra creditori senza prelazione.
Esempio pratico
Il ricavato non copre tutti i debiti: lo stato di graduazione paga prima secondo le prelazioni e ripartisce il residuo tra chirografari in proporzione, prima di soddisfare i legatari.
Giurisprudenza
Stato di graduazione e autonomo accertamento del credito
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 30820, 2025, Rv. 676980-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di liquidazione dell'eredità beneficiata, la natura solo esecutiva della procedura concorsuale dettata dall'art. 499 c.c. non esclude che il reclamo di cui all'art. 501 c.c. possa assolvere alla duplice funzione di controllo dello stato di graduazione formato dal notaio all'esito della presentazione delle dichiarazioni di credito, al quale anche i creditori che non ne hanno inoltrate hanno interesse, e di accertamento del credito, poiché l'atto redatto dal notaio ha natura meramente ricognitiva, e dalla proposizione di detto reclamo mediante atto di citazione deriva l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione, dal cui esito non può conseguire di per sé l'inserimento di creditori e legatari nello stato di graduazione, il quale è condizionato dalla tempestiva presentazione della dichiarazione di credito, avuto riguardo alla distinzione fra creditori prevista dall'art. 502, comma 3, c.c.
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Note
30820/2025 ha due massime con Rv distinti: tardività della dichiarazione trattata nel 498, funzioni del reclamo e graduazione nel 499. L’accertamento del credito non implica da solo inserimento nella graduazione.