Codice civile
Art. 5 c.c. — Atti di disposizione del proprio corpo
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo I — Delle persone fisiche
Testo dell'articolo
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La persona può compiere scelte sul proprio corpo, ma l’articolo pone limiti agli atti di disposizione: vieta quelli che provocano una diminuzione permanente dell’integrità fisica o sono contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
La norma non va letta isolatamente come divieto di ogni intervento irreversibile. La disciplina delle cure, del consenso informato, dei trapianti e degli altri interventi autorizzati deriva anche dalla Costituzione e da leggi speciali. Un intervento terapeutico e la cessione del corpo per un uso illecito non sono situazioni equivalenti. L’accordo privato o il pagamento, da soli, non rendono consentita una prestazione vietata. La valutazione riguarda finalità, natura dell’atto, consenso e disciplina speciale applicabile; questa scheda spiega la regola civilistica e non sostituisce la valutazione clinica.
Esempio pratico
Una persona intende donare un rene a un familiare. L’ammissibilità non si decide soltanto leggendo il divieto generale: occorre verificare la specifica disciplina della donazione tra viventi e i requisiti sanitari e di consenso.
Giurisprudenza
Consenso informato e rifiuto delle cure
Corte di cassazione, sez. I civile, sentenza n. 21748, Rv. 598962 · Massima ufficiale della Cassazione
Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario: senza il consenso informato l'intervento del medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente; la pratica del consenso libero e informato rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi. Il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma - atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione (la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e guarda al limite del «rispetto della persona umana» in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive) e la nuova dimensione che ha assunto la salute (non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza) - altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale.
Fonte →Consenso dei genitori sottoposto a una condizione non attuabile
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 2549, Rv. 673954-03 · Massima ufficiale della Cassazione
In tema di trattamento sanitario del minore, la condizione cui i genitori sottopongono il proprio consenso, ove risulti non attuabile in quanto contraria alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, vizia l'intero consenso, che deve ritenersi non prestato, equivalendo a manifestazione di rifiuto. (Principio applicato al caso dei genitori, che avevano prestato il consenso all'esecuzione di un intervento, purché l'eventuale trasfusione connessa avvenisse con sangue di donatori non vaccinati contro il covid-19).
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