Codice civile
Art. 6 c.c. — Diritto al nome
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo I — Delle persone fisiche
Testo dell'articolo
Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Ogni persona ha diritto al proprio nome, formato dal prenome e dal cognome. Il nome identifica la persona nei rapporti giuridici e sociali: non è liberamente modificabile con una semplice dichiarazione privata.
Cambiamenti, aggiunte e rettifiche richiedono i casi e le procedure previsti dalla legge. Cambiare il nome con cui ci si presenta sui social non modifica automaticamente lo stato civile. Anche l’attribuzione del cognome ai figli segue una disciplina specifica, influenzata dalle decisioni della Corte costituzionale: non va ricavata soltanto dal testo generale dell’articolo 6. La tutela contro la contestazione o l’uso indebito del nome è disciplinata dall’articolo 7; l’articolo 9 riguarda invece lo pseudonimo divenuto identificativo.
Esempio pratico
Una persona vuole aggiungere al proprio cognome quello materno. Non basta utilizzare il doppio cognome nelle firme: deve seguire la procedura prevista per modificare il nome nei registri dello stato civile.
Giurisprudenza
Nome e cognome come nucleo dell’identità personale
Corte costituzionale, sentenza n. 131 · Massima ufficiale della Corte costituzionale — estratto
Nella disciplina del cognome si realizza l'intreccio fra il diritto all'identità personale del figlio e l'eguaglianza tra i genitori. Il cognome, infatti, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati.
Fonte →Cognomizzazione del predicato nobiliare
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 8955, Rv. 671081-01 · Massima ufficiale della Cassazione
Il diritto alla cognomizzazione del predicato nobiliare e la sua tutela sono riservati a tutti i discendenti dal comune avo cui è stato riconosciuto il titolo nobiliare, cosicché ciascuno di essi, ove si tratti di titolo esistente prima del 28 ottobre 1922 e riconosciuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione, può agire con un giudizio ordinario di cognizione, senza necessità che la stessa tutela debba essere richiesta, coevamente, da tutti i suoi congiunti portatori del medesimo cognome, trattandosi di diritto personalissimo.
Fonte →