Codice civile
Art. 518 c.c. — Separazione riguardo agli immobili
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo VI — Della separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede
Testo dell'articolo
Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se è conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo.
Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori.
Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Per immobili e altri beni capaci d’ipoteca la separazione si esercita iscrivendo credito o legato su ciascun bene, con le indicazioni richieste. Le iscrizioni di separazione assumono il grado della prima e prevalgono sulle formalità contro erede o legatario anche anteriori. La disciplina ipotecaria si applica alle iscrizioni; non occorre esibire il titolo per questa iscrizione.
Esempio pratico
Il creditore individua due immobili ereditari e cura l’iscrizione su ciascuno entro tre mesi, indicando espressamente la separazione.