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Art. 518 c.c. — Separazione riguardo agli immobili 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo VI — Della separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se è conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo.

Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori.

Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Per immobili e altri beni capaci d’ipoteca la separazione si esercita iscrivendo credito o legato su ciascun bene, con le indicazioni richieste. Le iscrizioni di separazione assumono il grado della prima e prevalgono sulle formalità contro erede o legatario anche anteriori. La disciplina ipotecaria si applica alle iscrizioni; non occorre esibire il titolo per questa iscrizione.

Esempio pratico

Il creditore individua due immobili ereditari e cura l’iscrizione su ciascuno entro tre mesi, indicando espressamente la separazione.

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