Codice civile
Art. 522 c.c. — Devoluzione nelle successioni legittime
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo VII — Della rinunzia all’eredità
Testo dell'articolo
Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 571. Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Nella successione legittima la quota del rinunciante si accresce a chi avrebbe concorso con lui, salvo rappresentazione e regola speciale richiamata per gli ascendenti e i fratelli. Se il rinunciante era solo, si passa a chi succederebbe in sua mancanza. La rinuncia non consente al rinunciante di scegliere liberamente il beneficiario della quota.
Esempio pratico
Un figlio rinuncia: prima di aumentare la quota dei fratelli si verifica se i suoi discendenti subentrino per rappresentazione.
Giurisprudenza
Accrescimento e successiva irrevocabilità
Corte di cassazione, sentenza n. 8021, 2012 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Se ricorrono i presupposti dell’accrescimento, la quota di chi ha rinunciato amplia il diritto ereditario già spettante agli altri concorrenti, senza richiedere una distinta accettazione della sola quota aggiunta. L’acquisto così intervenuto incide sulla possibilità del rinunciante di tornare ad accettare.
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