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Codice civile

Art. 561 c.c. — Restituzione degli immobili 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo X — Dei legittimari; Sezione II — Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'articolo 2652. Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri. Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata.

I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La norma regola i pesi e le garanzie sui beni restituiti in conseguenza della riduzione. Nel testo introdotto dalla legge 182/2025, i gravami costituiti dal legatario sugli immobili sono trattati diversamente da quelli costituiti dal donatario; restano ferme le regole sulla trascrizione richiamate dall’articolo.

Per gli immobili donati, i pesi e le ipoteche costituiti dal donatario restano efficaci. Il donatario deve compensare in denaro il minor valore che ne deriva, nei limiti necessari a reintegrare la quota riservata al legittimario. La norma disciplina anche garanzie sui beni mobili registrati e non registrati. I frutti sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale.

Prima di applicare queste conseguenze occorre scegliere il regime temporale. L’articolo 44, comma 2, della legge 182/2025 distingue successioni aperte dopo la sua entrata in vigore, il 18 dicembre 2025, e successioni anteriori. Per queste ultime vanno verificati domanda di riduzione e opposizioni notificate e trascritte, comprese quelle pregresse salvaguardate, e la disciplina del termine di sei mesi. La sola data della donazione non determina il regime.

Esempio pratico

Il donatario ha costituito un’ipoteca sull’appartamento poi interessato da riduzione. Se opera il nuovo regime, il legittimario non può presumere di riceverlo libero dall’ipoteca: si valuta la compensazione del minor valore. Per una successione aperta nel 2024 si controllano prima gli atti notificati e trascritti e il regime transitorio.

Note

Accertare autore del gravame, tipo di bene, trascrizioni e regime temporale. La L. 182/2025 è entrata in vigore il 18 dicembre 2025. L’articolo 44, comma 2, distingue le successioni aperte dopo tale data da quelle anteriori e tutela determinate notificazioni e trascrizioni, comprese le opposizioni già validamente eseguite. Il termine transitorio di sei mesi è decorso al 7 ottobre 2026: verificarne il rispetto negli atti esistenti, senza presentarlo come termine ancora disponibile. Per le successioni anteriori, in mancanza degli atti richiesti, opera il nuovo regime dopo i sei mesi. Il testo del legatario rinvia al 2652 n. 8, oggi relativo alle disposizioni testamentarie con soglia triennale; le donazioni rinviano al n. 1. Non applicare massime sul precedente decennio al regime attuale.

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