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Codice civile

Art. 562 c.c. — Insolvenza del donatario soggetto a riduzione 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo X — Dei legittimari; Sezione II — Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563, e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La norma affronta il valore della donazione che non può essere recuperato dal donatario insolvente nei casi espressamente indicati. Comprende il perimento imputabile al donatario o ai suoi aventi causa e le situazioni coordinate con gli articoli 561 e 563 nel testo riformato.

Il valore irrecuperabile viene detratto dalla massa ereditaria. Questa operazione serve al calcolo della tutela dei legittimari e delle donazioni antecedenti; non cancella le ragioni di credito contro il donatario insolvente. Occorre determinare l’effettiva quota non recuperabile, senza equiparare una semplice difficoltà di pagamento a definitiva insolvenza per l’intero valore.

Il risultato dipende dal coordinamento con la riduzione, i gravami e l’eventuale alienazione. Per le modifiche della legge 182/2025 si applica il regime transitorio dell’articolo 44, comma 2: data di apertura della successione, domanda e opposizioni notificate e trascritte sono decisive. La giurisprudenza riferita al testo precedente va letta nel relativo contesto temporale.

Esempio pratico

Un donatario deve compensare il minor valore di un bene, ma può pagare soltanto una parte. Dopo avere verificato che ricorra una delle ipotesi dell’articolo, si accerta l’importo realmente irrecuperabile e si ricalcola la massa. Il credito residuo verso il donatario non si considera per questo estinto.

Giurisprudenza

  • Perimento incolpevole e computo della massa

    Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 30135, 2025, Rv. 677352-03 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di reintegrazione della quota riservata ai legittimari, la perdita del bene oggetto di legato per causa non imputabile esclude che il relativo valore possa essere computato ai fini della riunione fittizia, poiché, alla luce degli artt. 744 e 562 c.c., il perimento incolpevole della res ne impedisce la valutazione agli effetti della reintegrazione della quota di riserva.

    Fonte →

Note

Perimento imputabile o casi espressamente richiamati, insolvenza e valore non recuperabile da provare. La L. 182/2025 è entrata in vigore il 18 dicembre 2025. L’articolo 44, comma 2, distingue le successioni aperte dopo tale data da quelle anteriori e tutela determinate notificazioni e trascrizioni, comprese le opposizioni già validamente eseguite. Il termine transitorio di sei mesi è decorso al 7 ottobre 2026: verificarne il rispetto negli atti esistenti, senza presentarlo come termine ancora disponibile. Per le successioni anteriori, in mancanza degli atti richiesti, opera il nuovo regime dopo i sei mesi. Il perimento incolpevole richiamato dalla massima 30135/2025 è distinto da quello imputabile del testo; non assimilare semplice alienazione e insolvenza.

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