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Codice civile

Art. 564 c.c. — Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo X — Dei legittimari; Sezione II — Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità. Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto.

In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente.

La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’azione contro donatari o legatari non chiamati come coeredi richiede, nei casi previsti, l’accettazione con beneficio d’inventario. Restano le eccezioni, compresa quella dell’erede già beneficiato e poi decaduto, e il limite del presupposto per il totalmente pretermesso. Il legittimario imputa alla riserva le liberalità ricevute, salvo dispensa, e per rappresentazione anche quelle all’ascendente.

Esempio pratico

Il figlio leso vuole agire contro un donatario estraneo: controlla beneficio e consistenza dell’asse. Non può scegliere una donazione anteriore al coerede per trasferirgli tutta la lesione causata dall’impossibilità di agire contro l’estraneo.

Giurisprudenza

  • Dispensa dall’imputazione e revoca testamentaria

    Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 3352, 2024, Rv. 670526-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La dispensa del donatario dall'imputare la donazione alla propria quota di legittima, costituendo un autonomo negozio con funzione mortis causa destinato a produrre effetti dopo la morte del disponente, può essere revocata con un successivo testamento del donante, purché la revoca sia deducibile con certezza dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell'espressione usata, restando conseguentemente esclusa l'utilizzabilità di elementi extracontrattuali e la desumibilità di una volontà in tal senso per implicito dalle disposizioni del testatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, pur dando atto correttamente che la dispensa dall'imputazione ex se possa essere successivamente revocata, non aveva proceduto ad un esame specifico delle disposizioni testamentarie, ritenendo sufficiente l'esistenza di un successivo testamento).

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  • Beneficio d’inventario e asse inesistente o irrisorio

    Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 26289, 2025, Rv. 676709-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L'art. 564 c.c., laddove prevede a carico del legittimario la previa accettazione dell'eredità con beneficio di inventario per agire in riduzione nei confronti dei soggetti non coeredi, presuppone la preventiva constatazione del valore dell'asse ereditario da dividere, giacché la sua valutazione economica consente di verificare l'effettività della lesione della riserva, sicché non è configurabile alcuna esigenza di tutela sia nel caso in cui non sussista alcun asse da dividere, sia qualora i beni relitti siano di valore talmente irrisorio da non costituire un asse ereditario rilevante ai fini della divisione ereditaria.

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  • Donazioni ricevute dall’attore e rilievo dell’imputazione

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 20138, 2023, Rv. 668548-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Nel giudizio di riduzione in materia ereditaria, la deduzione, da parte del convenuto, della necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall'attore, costituisce eccezione in senso lato e, come tale, il suo rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione di parte, ma è ammissibile anche d'ufficio ed in grado di appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis".

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  • Donazioni anteriori o coeve e limiti dell’azione

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 29891, 2023, Rv. 669309-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di successione mortis causa, la disposizione di cui all'art. 564 c.c., che subordina la proposizione dell'azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d'inventario, opera solo quando la stessa sia esercitata nei confronti dei terzi e non anche nei confronti di persone chiamate come coeredi, sicché il legittimario, che non possa aggredire la donazione più recente a favore di un non coerede per avere omesso di assolvere a detto onere, può aggredire la donazione meno recente a favore del coerede solo nei limiti in cui risulti dimostrata l'insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva, mentre, in caso di donazioni coeve, si applica il criterio proporzionale, in virtù del quale la donazione in favore del coerede può essere aggredita nei limiti necessari a reintegrare la propria quota, ma in misura non eccedente quella che sarebbe stata la riduzione conseguita ove si fosse considerato anche il valore della donazione a favore del non coerede.

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