Codice civile
Art. 7 c.c. — Tutela del diritto al nome
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo I — Delle persone fisiche
Testo dell'articolo
La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.
L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La norma consente di reagire quando qualcuno contesta il diritto di una persona a usare il proprio nome oppure ne fa un uso indebito dal quale può derivare un pregiudizio. Si può chiedere al giudice di far cessare la condotta; se ricorrono i presupposti, anche il risarcimento.
Non basta che due persone abbiano lo stesso nome: l’omonimia lecita non equivale all’usurpazione. Bisogna considerare il modo in cui il nome è usato e il rischio di confusione o di lesione dell’identità. Il giudice può anche ordinare la pubblicazione della sentenza. Cessazione dell’abuso e risarcimento hanno presupposti distinti: il danno da risarcire deve essere allegato e provato secondo le regole applicabili. L’articolo può essere rilevante anche nell’ambiente digitale, ma gli altri rimedi dipendono dal caso concreto.
Esempio pratico
Un soggetto crea una pagina che, usando nome e informazioni di un professionista, fa credere che sia lui a offrire un servizio. Il professionista può chiedere la cessazione dell’uso indebito e, se ne dimostra i presupposti, il risarcimento dei danni.
Giurisprudenza
Uso commerciale del nome e bilanciamento degli interessi
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 9289, Rv. 670877-01 · Massima ufficiale della Cassazione
In tema di diritto al nome, se l'art. 7 c.c. può essere invocato per reagire a indebite utilizzazioni commerciali del proprio nome, tuttavia laddove finalità informative, didattiche o culturali coesistono con finalità di lucro, il giudice è chiamato od operare - in particolare quando il nome di un personaggio famoso venga utilizzato, senza il consenso dell'interessato - un bilanciamento tra i diversi interessi, riferibili, da un lato, al diritto al rispetto del nome e dell'identità personale e, dall'altro, alla libertà d'impresa e al diritto ad essere informati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, operando un bilanciamento tra la funzione pubblicitaria e la funzione informativa del nome - non censibile in sede di legittimità se adeguatamente motivato - aveva rigettato le domande inibitorie e risarcitorie promosse dai figli di una notissima attrice defunta, il cui nome era stato impiegato anche al fine di indicare la prestigiosa origine di alcuni modelli di calzature e il contesto storico-sociale nel quale erano state realizzate).
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