Codice civile
Art. 620 c.c. — Pubblicazione del testamento olografo
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo IV — Della forma dei testamenti; Sezione III — Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti
Testo dell'articolo
Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.
Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.
Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Chi possiede un olografo deve presentarlo a un notaio appena sa della morte. Il notaio procede alla pubblicazione con testimoni e verbale, allegando scheda e documentazione della morte. Gli interessati possono chiedere al tribunale un termine per la presentazione; il tribunale può disporre le omissioni non patrimoniali ammesse. Dopo la pubblicazione il testamento può avere esecuzione.
Esempio pratico
Il possessore trattiene la scheda dopo la morte: un interessato chiede al tribunale del circondario un termine per consegnarla al notaio.
Giurisprudenza
Originale irreperibile e prova della mancata revoca
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 4137, 2025, Rv. 673616-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L'irreperibilità del testamento olografo, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo, mediante la produzione di una copia informale, è equiparabile alla sua distruzione che ingenera una presunzione di revoca dello stesso, non scalfita dal mancato disconoscimento della conformità all'originale - rilevante solo una volta che sia superata la detta presunzione - rispetto alla quale grava su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo"; tale prova, salvo che la scomparsa sia dovuta a chi agisce per la ricostruzione del testamento medesimo, può essere data con ogni mezzo, dimostrando l'esistenza dell'olografo al momento della morte ovvero che esso, seppur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore ovvero, ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto sufficienti, al fine di superare la presunzione di revoca del testamento olografo andato smarrito del quale era stata poi pubblicata una copia, le firme apposte sulle pagine della copia dal de cuius, le dichiarazioni di natura non confessoria rese in sede di interrogatorio formale del notaio che lo aveva pubblicato unitamente alle deposizioni rese dalle sue segretarie, basate queste ultime tuttavia sulle dichiarazioni rese in proprio favore dal predetto notaio e quindi prive di valore probatorio).
Fonte →
Note
La pagina del codice mostra giudice di pace, ma l’articolo 27, comma 2, D.Lgs. 116/2017 sostituisce le parole tribunale del circondario e tribunale con effetto differito. L’articolo 32, comma 3, vigente, e il 5 D.L. 100/2026 rinviano l’entrata in vigore al 31 ottobre 2027. Al controllo del 7 ottobre 2026 è competente il tribunale: il testo operativo ripristina espressamente le parole anteriori sulla base delle disposizioni ufficiali, senza presentare l’interpolazione come mera citazione della pagina del codice. Conservato tribunale: il passaggio al giudice di pace è differito al 31 ottobre 2027 dal coordinamento già documentato degli artt. 27 e 32 D.lgs. 116/2017 e della successiva proroga. La riproduzione anticipata non determina l’efficacia temporale.