Codice civile
Art. 84 c.c. — Eta'
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione I — Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Testo dell'articolo
I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.
Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La regola è che i minorenni non possono sposarsi. Dal compimento dei sedici anni il tribunale può autorizzare il matrimonio per gravi motivi, su richiesta dell’interessato, dopo aver accertato maturità psico-fisica e fondatezza delle ragioni e sentito pubblico ministero, genitori o tutore.
L’assenso dei genitori non sostituisce l’autorizzazione. Il decreto è comunicato ai soggetti indicati; il reclamo va proposto alla corte d’appello entro dieci giorni dalla comunicazione. Senza reclamo, il decreto acquista efficacia alla scadenza del termine. L’autorizzazione non elimina gli altri impedimenti matrimoniali.
Esempio pratico
Una diciassettenne vuole sposarsi. Anche se i genitori sono d’accordo, deve chiedere l’autorizzazione e dimostrare i presupposti; occorre attendere che il decreto diventi efficace.