Codice civile
Art. 90 c.c. — Assistenza del minore
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione I — Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Testo dell'articolo
Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte d'appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Quando autorizza il matrimonio del minore ai sensi dell’articolo 84, il tribunale o la corte d’appello può nominare un curatore speciale se le circostanze lo richiedono. Il curatore assiste il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.
La nomina riguarda quindi gli accordi sul regime patrimoniale e non costituisce un’autorizzazione alternativa a sposarsi. Non è automatica per ogni minore autorizzato: dipende dalle circostanze. Le regole sulla capacità del minore e sulle convenzioni matrimoniali vanno considerate insieme.
Esempio pratico
Un minore autorizzato vuole stipulare una convenzione sulla separazione dei beni. Se necessario, il giudice nomina un curatore speciale che lo assista in quell’accordo patrimoniale.