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Art. 2505-quater c.c. — Fusioni cui non partecipano societa' con capitale rappresentato da azioni 

Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo X - Della trasformazione, della fusione e della scissione; Sezione II - Della fusione delle società

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se alla fusione non partecipano societa' regolate dai capi V e VI del presente titolo, ne' societa' cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; ; i termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla meta'.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Le fusioni senza partecipazione di SPA, SAPA o cooperative per azioni godono di deroghe specifiche. La norma riduce tempi e vincoli per operazioni nelle quali il capitale non è rappresentato da azioni nei tipi esclusi.

Non si applicano il divieto dell’art. 2501, secondo comma, e il limite al conguaglio dell’art. 2501-ter, secondo comma. Sono dimezzati i termini espressamente richiamati per pubblicità del progetto, informazione e opposizione dei creditori.

La deroga non elimina l’intero procedimento né tutti gli obblighi di tutela. Va verificato il tipo di ciascuna partecipante; la presenza anche di una società esclusa impedisce di usare questo regime.

Esempio pratico

Due SRL si fondono: il termine ordinario di opposizione passa da sessanta a trenta giorni; ciò non autorizza a saltare le decisioni e l’atto pubblico.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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