Codice civile
Art. 2529 c.c. — Acquisto delle proprie quote o azioni
Libro V - Del lavoro · Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici; Capo I - Delle società cooperative
Testo dell'articolo
L'atto costitutivo puo' autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della societa', purche' sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso e' fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La cooperativa può acquistare o rimborsare proprie quote o azioni solo se lo statuto autorizza gli amministratori e sussistono i presupposti patrimoniali. La regola impedisce l’uso indiscriminato del patrimonio a favore di singoli soci.
L’operazione deve restare entro utili distribuibili e riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Deve inoltre ricorrere la condizione del rapporto patrimoniale richiamata dall’art. 2545-quinquies.
L’autorizzazione statutaria non sostituisce la verifica delle disponibilità effettive e dei vincoli mutualistici. Il rimborso per uscita del socio e l’acquisto di partecipazioni proprie hanno discipline e presupposti da distinguere.
Esempio pratico
Il consiglio vuole acquistare quote di un socio: prima controlla statuto, bilancio e rapporto tra patrimonio netto e indebitamento, senza usare riserve indivisibili.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.