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Codice civile

Art. 2678 c.c. — Registro generale 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo II - Pubblicità dei registri immobiliari e responsabilità dei conservatori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il conservatore e' obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo che gli e' rimesso perche' sia trascritto, iscritto o annotato.

Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta e' fatta, i titoli presentati con la nota, l'oggetto della richiesta, e cioe' se questa e' fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, la iscrizione o l'annotazione si deve eseguire.

Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il registro generale d’ordine documenta in sequenza ogni titolo presentato per trascrizione, iscrizione o annotazione. Vi risultano giorno, numero, richiedente, soggetti e tipo di formalità.

La ricezione del titolo e della nota deve essere seguita dalla ricevuta con il numero di presentazione. Questa traccia permette di ricostruire l’ordine delle formalità concorrenti e di collegarlo ai registri particolari.

La ricevuta di accettazione non è equivalente a una verifica giudiziale del diritto né elimina la necessità di controllare l’esecuzione richiesta. Nel sistema informatico vanno rispettate le modalità speciali di registrazione e certificazione.

Esempio pratico

Due vendite dello stesso immobile vengono presentate nello stesso giorno: i numeri di presentazione consentono di ricostruire l’ordine delle formalità per valutare il conflitto.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Formulazione documentale storica conservata; adempimenti informatici da coordinare con le leggi speciali, senza inventare procedure.

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