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Codice civile

Art. 2686 c.c. — Sentenze 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo III - Trascrizione di atti relativi ad alcuni beni mobili; Sezione I - Trascrizione relativa a navi, aeromobili e autoveicoli

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Devono essere trascritte, agli effetti dell'art. 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684 in forza di un titolo non trascritto.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La sentenza che accerta una vicenda derivante da un titolo non trascritto deve essere trascritta per gli effetti dell’art. 2644. L’oggetto è l’acquisto, la modificazione o l’estinzione dei diritti richiamati sui mobili registrati.

La pronuncia deve rendere riconoscibili bene, diritto e titolo originario non pubblicizzato. Occorre distinguere una sentenza dichiarativa di questa vicenda da un provvedimento che costituisce direttamente il diritto.

La norma non trasforma ogni sentenza riguardante un veicolo in un atto trascrivibile. L’usucapione ha una disposizione specifica e le modalità restano quelle della disciplina speciale del registro.

Esempio pratico

Una sentenza accerta il trasferimento di una nave fondato su un contratto mai trascritto: la pronuncia viene pubblicizzata secondo il registro e il regime applicabili.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato da WIPO Lex, consolidato fino al 2016 pubblicato nel 2017. Confronto dell’articolo e della sua versione con l’indice Normattiva del 14 ottobre 2026 e con la pagina editoriale, ove accessibile. Otto disposizioni in versione 1; art. 2660 nella versione 2 già presente nel consolidato storico. Fonte non presentata come codice integralmente aggiornato al 2026.

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