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Codice civile

Art. 2822 c.c. — Ipoteca su beni altrui 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione IV - Dell’ipoteca volontaria

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se l'ipoteca e' concessa da chi non e' proprietario della cosa, l'iscrizione puo' essere validamente presa solo quando la cosa e' acquistata dal concedente.

Se l'ipoteca e' concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualita', l'iscrizione puo' essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Chi concede ipoteca su un bene altrui può consentire una valida iscrizione solo dopo averne acquistato la proprietà. Per la concessione di un rappresentante privo di potere occorre invece la ratifica del proprietario.

Vanno ricostruiti titolarità, poteri, data dell’acquisto o ratifica e momento della formalità. La promessa o previsione dell’acquisto non equivale alla proprietà già conseguita.

Non si anticipa il grado con una valida iscrizione prima del presupposto. Neppure la finalità fondiaria del finanziamento elimina la condizione; un’area in espropriazione richiede la verifica dell’effettivo acquisto.

Esempio pratico

Il mutuatario concede garanzia su un’area che deve ancora acquistare: la banca verifica il perfezionamento dell’acquisto prima dell’iscrizione valida e del suo grado.

Giurisprudenza

  • Bene da acquistare e finanziamento fondiario

    Corte di cassazione, n. 7674, 1991 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La finalità fondiaria non elimina la condizione dell’acquisto del bene: per un’area ancora oggetto di espropriazione a favore del mutuatario, la garanzia non consegue validamente il grado prima del perfezionamento dell’acquisto.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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