Codice civile
Art. 434 c.c. — Cessazione dell'obbligo tra affini
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XIII — Degli alimenti
Testo dell'articolo
L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano: 1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze; 2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’obbligo alimentare tra suoceri, generi e nuore cessa nei casi tassativamente descritti: nuove nozze dell’avente diritto oppure morte del coniuge da cui deriva l’affinità e dei figli e loro discendenti indicati dalla norma.
Esempio pratico
Una vedova chiede alimenti ai suoceri: la sola morte del marito non basta a invocare il secondo caso se sono ancora vivi figli o discendenti previsti dalla disposizione.
Giurisprudenza
Divorzio e obbligo alimentare tra affini
Corte di cassazione, sez. I, sentenza n. 2848, 1978 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il precedente considera il divorzio distinto dalla nullità originaria del matrimonio e non ne ricava, da solo, l’estinzione degli alimenti tra gli affini indicati. Per decidere se la prestazione cessi o cambi occorre esaminare le condizioni specifiche del 434 e gli eventuali mutamenti economici prodotti dalla vicenda familiare.
Fonte →
Note
Nella presentazione editoriale del precedente 2848/1978 una frase collega nuove nozze e assenza di figli. La rielaborazione seleziona soltanto l’assenza di estinzione automatica per il solo divorzio; le due cause del 434 sono mantenute alternative come nel testo normativo.