Codice civile
Art. 51 c.c. — Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IV — Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta; Capo I — Dell’assenza
Testo dell'articolo
Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il coniuge della persona dichiarata assente può chiedere al tribunale un assegno alimentare quando si trova in stato di bisogno. L’assegno si aggiunge a quanto gli spetta per il regime patrimoniale del matrimonio e per la successione considerata ai fini dell’assenza.
Il giudice determina la misura considerando le condizioni della famiglia e il patrimonio dell’assente. La sola scomparsa non attribuisce automaticamente un importo fisso: servono la situazione di bisogno e un provvedimento del tribunale.
Esempio pratico
Il marito dichiarato assente possiede immobili, mentre la moglie non dispone di risorse sufficienti. La moglie può chiedere al tribunale un assegno, documentando il bisogno e il patrimonio disponibile.