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Codice civile

Art. 908 c.c. — Scarico delle acque piovane 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VIII — Dello stillicidio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle cadere nel fondo del vicino.

Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere affinchè le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il tetto deve convogliare la pioggia nel terreno del proprietario, evitando di scaricarla direttamente sul fondo altrui. Se vi sono colatoi pubblici, occorre indirizzarvi le acque attraverso gronde o canali, rispettando comunque norme locali e idrauliche. Il deflusso raccolto dal tetto non è equiparabile allo scolo naturale fra terreni di diversa quota.

Esempio pratico

La gronda di un garage scarica sul vialetto del vicino. Il proprietario deve correggere il sistema di raccolta e scarico, salvo un diverso diritto validamente costituito.

Giurisprudenza

  • Scarico dal tetto e scolo naturale

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 11827, 2024, Rv. 671478-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Il fatto che un terreno sia più basso non lo obbliga a ricevere scarichi artificialmente convogliati dal vicino. Il precedente distingue l’acqua che segue naturalmente il pendio dallo stillicidio, per il quale occorre un diverso titolo, salvo una specifica convenzione.

    Fonte →

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