Codice civile
Art. 974 c.c. — Diritti dei creditori dell'enfiteuta
Libro III — Della proprietà · Titolo IV — Dell’enfiteusi
Testo dell'articolo
I creditori dell'enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione per conservare le loro ragioni, valendosi all'uopo anche del diritto di affrancazione che spetti all'enfiteuta; possono offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l'avvenire.
I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l'enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione e ai quali questa non è stata notificata in tempo utile per poter intervenire, conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
I creditori dell’enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione per proteggere il credito, anche esercitando l’affrancazione che spetta al debitore. Una tutela specifica riguarda i creditori ipotecari anteriori alla domanda che non ne abbiano ricevuto tempestiva notificazione. Posizione e tempi dell’ipoteca sono quindi decisivi.
Esempio pratico
Una banca con ipoteca sul diritto enfiteutico non riceve in tempo la domanda di devoluzione: si verificano i rimedi conservati.
Giurisprudenza
Tutela autonoma dei creditori nel giudizio
Corte di cassazione, sez. II, n. 730, 1982 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’intervento del creditore non si limita a sostenere la difesa dell’enfiteuta. Il precedente ammette la tutela di una sua posizione relativa al rapporto e la contestazione di condotte collusive che lo danneggino, con possibilità di impugnazione autonoma.
Fonte →