Codice civile
Art. 1619 c.c. — Diritto di controllo
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto
Testo dell'articolo
Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.
Testo vigente controllato il 2026-10-12.
Spiegazione
Il locatore ha diritto di controllare in ogni momento se l'affittuario adempie i suoi obblighi, anche accedendo alla cosa produttiva.
Il potere serve a verificare conservazione, uso e corretta gestione: non attribuisce al locatore la direzione quotidiana dell'impresa dell'affittuario. Modalità concrete, preavviso e accesso vanno esercitati secondo buona fede e nel rispetto delle attività in corso.
Collegare l'ispezione agli obblighi contrattuali, evitare interferenze abusive e documentare rilievi e condizioni del bene.
Esempio pratico
Il proprietario chiede di visitare il fondo per verificare lo stato degli impianti e concorda un accesso compatibile con il lavoro agricolo; annota i guasti osservati.
Note
Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.