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Codice civile

Art. 1619 c.c. — Diritto di controllo 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo VI — Della locazione; Sezione III — Dell’affitto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l'affittuario osserva gli obblighi che gli incombono.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il locatore ha diritto di controllare in ogni momento se l'affittuario adempie i suoi obblighi, anche accedendo alla cosa produttiva.

Il potere serve a verificare conservazione, uso e corretta gestione: non attribuisce al locatore la direzione quotidiana dell'impresa dell'affittuario. Modalità concrete, preavviso e accesso vanno esercitati secondo buona fede e nel rispetto delle attività in corso.

Collegare l'ispezione agli obblighi contrattuali, evitare interferenze abusive e documentare rilievi e condizioni del bene.

Esempio pratico

Il proprietario chiede di visitare il fondo per verificare lo stato degli impianti e concorda un accesso compatibile con il lavoro agricolo; annota i guasti osservati.

Note

Coordinare con la disciplina speciale dei contratti agrari (legge 203/1982) e con le deroghe valide.

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