Codice civile
Art. 874 c.c. — Comunione forzosa del muro sul confine
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VI — Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Testo dell'articolo
Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione per tutta l'altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il confinante può chiedere di rendere comune il muro posto sul confine, per tutta l'estensione corrispondente alla propria proprietà, anche limitatamente all'altezza necessaria. Deve corrispondere le quote di valore previste e realizzare le opere che evitino danni. Il pagamento va effettuato al soggetto effettivamente titolare del diritto.
Esempio pratico
Per appoggiare il nuovo edificio al muro sul confine, il proprietario ne chiede la comunione. Verifica chi possiede il muro e il terreno prima di versare l'indennità.
Giurisprudenza
Pagamento dell'indennità al titolare apparente
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 18345, 2024, Rv. 671770-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il pagamento della medianza a chi non era titolare del muro non è liberatorio se l'affidamento deriva da una verifica negligente della proprietà. La buona fede richiede anche ragionevolezza e controlli concretamente esigibili.
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