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Codice civile

Art. 879 c.c. — Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa 

Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VI — Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime, né gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non può neppure usare della facoltà concessa dall'art. 877.

Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il codice protegge edifici demaniali e quelli riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico contro la comunione forzosa e la facoltà di aderenza. Prevede inoltre un regime distinto per costruzioni al confine con piazze e vie pubbliche. Non è un'esenzione generale da ogni prescrizione edilizia.

Esempio pratico

Una strada di proprietà privata è effettivamente destinata al passaggio pubblico. La controversia fra frontisti richiede di verificare quel regime prima di applicare le comuni distanze.

Giurisprudenza

  • Strada privata gravata da passaggio pubblico

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 10876, 2026, Rv. 678556-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L'eccezione prevista per le costruzioni al confine con vie pubbliche può riguardare anche una strada privata destinata effettivamente al passaggio della collettività. In quella situazione viene meno la domanda di ripristino fondata sulle comuni distanze fra fabbricati.

    Fonte →

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