Codice civile
Art. 877 c.c. — Costruzioni in aderenza
Libro III — Della proprietà · Titolo II — Della proprietà; Capo II — Della proprietà fondiaria; Sezione VI — Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi
Testo dell'articolo
Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.
Questa norma si applica anche nel caso previsto dall'art. 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Costruire in aderenza significa accostare la propria fabbrica al muro vicino senza scaricarvi l'appoggio. Il codice consente questa soluzione senza acquisire la comunione, nei casi ammessi. Se si utilizza la striscia intermedia contemplata dall'art. 875, rimane il pagamento del terreno.
Esempio pratico
Due pareti vengono affiancate sul confine, ma il nuovo edificio ha sostegni autonomi. L'intervento richiede di verificare che non utilizzi strutturalmente il muro preesistente.
Giurisprudenza
Condanna alternativa e costruzione in aderenza
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 10329, 2025, Rv. 674747-03 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nel sistema della prevenzione, la decisione può imporre al costruttore successivo di eliminare l'illegittimità arretrando oppure avanzando sino al fabbricato preesistente in aderenza. L'alternativa opera entro le facoltà effettivamente consentite.
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