Codice civile
Art. 959 c.c. — Diritti dell'enfiteuta
Libro III — Della proprietà · Titolo IV — Dell’enfiteusi
Testo dell'articolo
L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali.
Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’enfiteuta dispone di ampie utilità sul fondo: frutti, accessioni e, nei limiti previsti, tesoro e sottosuolo. Questo godimento non coincide con la piena proprietà, che rimane al concedente fino a un diverso acquisto. Le utilizzazioni del sottosuolo restano soggette alle leggi speciali.
Esempio pratico
L’enfiteuta raccoglie i prodotti agricoli del fondo, ma non può considerarsi proprietario pieno soltanto perché lo utilizza da molti anni.
Giurisprudenza
Godimento enfiteutico e interversione del possesso
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 14558, 2025, Rv. 675375-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L’enfiteuta non diviene proprietario pieno per il solo fatto di alienare il fondo come se lo fosse. La disposizione dell’utilista non integra, da sola, l’interversione necessaria a un possesso utile per usucapire la proprietà del concedente.
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