Codice civile
Art. 999 c.c. — Locazioni concluse dall'usufruttuario
Libro III — Della proprietà · Titolo V — Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione; Capo I — Dell’usufrutto; Sezione II — Dei diritti nascenti dall’usufrutto
Testo dell'articolo
Le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto.
Se la cessazione dell'usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l'anno, e, trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Le locazioni stipulate dall’usufruttuario possono proseguire dopo la cessazione del diritto, se hanno i requisiti documentali previsti, entro il limite di cinque anni. Quando l’usufrutto termina alla scadenza prestabilita operano limiti più ristretti, anche in relazione ai cicli produttivi dei fondi rustici.
Esempio pratico
L’usufruttuario muore mentre è in corso una locazione: si controllano data certa e durata opponibile al proprietario.
Giurisprudenza
Obblighi del legatario che subentra nella locazione
Corte di cassazione, sez. 3, n. 23265, 2022, Rv. 665458-01 · Principio da rassegna ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Il legato di usufrutto di un immobile già affittato comporta, nel caso esaminato dalla rassegna, il subentro nelle posizioni della locazione. La restituzione della cauzione grava sul legatario, salvo la diversa disposizione testamentaria indicata nel principio.
Fonte →Limite quinquennale dopo la morte
Corte di cassazione, sez. III, n. 11602, 2011 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il precedente riferito dalla fonte editoriale applica il limite di cinque anni dalla cessazione dell’usufrutto per morte del titolare alle locazioni da lui stipulate. Nella fattispecie la tutela temporanea del conduttore viene coordinata con la riespansione del diritto del proprietario.
Fonte →