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Codice civile

Art. 140 c.c. — Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione VIII — Disposizioni penali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La norma riguarda la donna che contrae matrimonio in violazione del divieto temporaneo dell’articolo 89, l’ufficiale celebrante e l’altro coniuge. Prima di contestare la violazione occorre verificare che il divieto operi nel caso concreto, considerando le eccezioni e l’autorizzazione del tribunale. Non ogni nuova celebrazione prima dei trecento giorni è quindi sanzionabile.

L’illecito punito originariamente con la sola ammenda è depenalizzato ai sensi della L. 689/1981. Il coordinamento degli importi della formulazione del 1975, aumentati per due dagli articoli 113-114 L. 689/1981, con l’articolo 51 D.Lgs. 213/1998, porta a una sanzione amministrativa da 20 a 82 euro. Questo è un coordinamento normativo originale LEXMAAT, non una massima: il testo legislativo letterale in lire è conservato e non rappresenta l’importo attuale da applicare. La somma concretamente dovuta richiede la disciplina del procedimento e dei relativi presupposti; non coincide necessariamente con uno dei due estremi.

Esempio pratico

Le nuove nozze sono celebrate prima del termine, ma esiste una valida autorizzazione prevista dall’articolo 89: il solo dato cronologico non dimostra la violazione.

Note

Coordinamento normativo originale LEXMAAT, non giurisprudenziale. Artt. 32, 38, 113 e 114 L. 689/1981; art. 51 D.Lgs. 213/1998; tasso BCE. Calcolo documentato: lire 20.000-80.000 × 2 = lire 40.000-160.000; divisione per 1.936.27 ed eliminazione dei decimali: euro 20-82. Base della novella del 1975; non si applica nuovamente l’aumento del 1961.

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