Codice civile
Art. 138 c.c. — Altre infrazioni
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione VIII — Disposizioni penali
Testo dell'articolo
È punito con l'ammenda stabilita nell'art. 135 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La previsione residuale riguarda le infrazioni dell’ufficiale alle disposizioni richiamate e le altre infrazioni per le quali questa sezione non stabilisce una sanzione speciale. Prima di applicarla occorre individuare un obbligo ancora vigente e verificare che non operi una fattispecie speciale. Il rinvio all’articolo 95, abrogato, non ne ripristina il contenuto. L’importo segue quello dell’articolo 135, ma questo rinvio non elimina il principio di tipicità.
L’illecito punito originariamente con la sola ammenda è depenalizzato ai sensi della L. 689/1981. Il coordinamento degli importi del 1942, aumentati per quaranta dall’articolo 3 L. 603/1961 e ancora per cinque dagli articoli 113-114 L. 689/1981, con l’articolo 51 D.Lgs. 213/1998, porta a una sanzione amministrativa da 20 a 103 euro. Questo è un coordinamento normativo originale LEXMAAT, non una massima: il testo legislativo letterale in lire è conservato e non rappresenta l’importo attuale da applicare. La somma concretamente dovuta richiede la disciplina del procedimento e dei relativi presupposti; non coincide necessariamente con uno dei due estremi.
Esempio pratico
L’ufficiale viola una formalità tuttora prescritta e non già sanzionata specificamente nella sezione: si verifica l’applicabilità della previsione residuale e della misura richiamata dall’articolo 135.
Note
Coordinamento normativo originale LEXMAAT, non giurisprudenziale. Artt. 32, 38, 113 e 114 L. 689/1981; art. 51 D.Lgs. 213/1998; tasso BCE. Calcolo documentato: lire 200-1.000 × 200 = lire 40.000-200.000; divisione per 1.936.27 ed eliminazione dei decimali: euro 20-103. Base del 1942; art. 3 L. 603/1961. Il rinvio all’articolo 95 non supera la sua abrogazione; importo richiamato dall’articolo 135.
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