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Codice civile

Art. 2052 c.c. — Danno cagionato da animali 

Libro IV - Delle obbligazioni · Titolo IX - Dei fatti illeciti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Testo vigente controllato il 2026-10-12.

Spiegazione

Il proprietario dell’animale, oppure chi se ne serve per il periodo dell’uso, risponde dei danni da esso causati anche quando è smarrito o fuggito. Il regime è oggettivo e la liberazione richiede la prova del caso fortuito. L’affidamento della semplice vigilanza a un terzo non coincide necessariamente con il trasferimento dell’uso dell’animale.

Il danneggiato deve comunque provare il danno e il ruolo causale dell’animale. In un incidente stradale la ricostruzione deve comprendere anche la condotta del conducente: l’apparizione di un animale non rende automaticamente risarcibile ogni manovra successiva. L’eventuale concorso della vittima si valuta ai sensi dell’articolo 1227.

Può concorrere la responsabilità colposa di un affidatario che abbia contribuito all’evento, come chiarisce una delle voci ufficiali selezionate. Per la fauna selvatica occorre inoltre individuare il soggetto pubblico responsabile alla luce delle competenze normative; le regole su un animale domestico non identificano da sole l’ente da convenire.

Esempio pratico

Un cane affidato per una passeggiata morde un passante. Si accertano proprietà, eventuale uso nell’interesse dell’affidatario, dinamica e condotta di chi lo conduceva; la sola presenza del dog sitter non esclude automaticamente la responsabilità del proprietario.

Giurisprudenza

  • Veicolo e animale: ricostruzione della dinamica

    Corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 2526, 2026, Rv. 677844-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Chi agisce contro il proprietario o utilizzatore dell’animale per un incidente con un veicolo deve ricostruire comportamento dell’animale e guida, nella loro correlazione. Senza prova di un contributo causale dell’animale non è dovuto neppure un risarcimento parziale; il concorso della vittima richiede una valutazione della dinamica.

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  • Proprietario e affidatario: responsabilità concorrenti

    Corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 2528, 2026, Rv. 677845-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La responsabilità oggettiva del proprietario dell’animale può concorrere con la responsabilità per colpa dell’affidatario, se la sua condotta ha contribuito causalmente al danno.

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  • Fauna selvatica e causalità della reazione

    Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 2727, 2026, Rv. 677749-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Anche nella responsabilità oggettiva per fauna selvatica il danneggiato deve provare il nesso causale. Se l’animale nel proprio habitat è soltanto occasione di una reazione impropria del conducente, il danno può non essere causalmente imputabile alla condotta dell’animale secondo la fattispecie accertata.

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