Codice civile
Art. 2501-ter c.c. — Progetto di fusione
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo X - Della trasformazione, della fusione e della scissione; Sezione II - Della fusione delle società
Testo dell'articolo
L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare: 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle societa' partecipanti alla fusione; 2) l'atto costitutivo della nuova societa' risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonche' l'eventuale conguaglio in danaro; 4) le modalita' di assegnazione delle azioni o delle quote della societa' che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle societa' partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della societa' che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni; 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle societa' partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non puo' essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.
Il progetto di fusione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le societa' partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione e' pubblicato nel sito Internet della societa', con modalita' atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.
Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il progetto è il documento comune che definisce struttura, condizioni e conseguenze della fusione. Identifica le società e il futuro statuto, stabilendo rapporto di cambio, eventuale conguaglio e decorrenze rilevanti per i soci.
Gli amministratori redigono il progetto con tutte le indicazioni prescritte, comprese categorie speciali e vantaggi particolari. Il documento è iscritto nel registro delle imprese oppure pubblicato sul sito con garanzie di autenticità, sicurezza e data certa.
Il conguaglio ordinario non supera il dieci per cento del valore nominale attribuito. Prima della decisione devono decorrere trenta giorni, salvo rinuncia unanime dei soci e deroghe specifiche; la pubblicazione sul sito non sostituisce le iscrizioni successive.
Esempio pratico
Il progetto prevede due azioni Alfa per ogni azione Beta e indica la data di partecipazione agli utili; i soci lo possono esaminare prima dell’approvazione.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.